E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo del Decreto Legge recante: “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.
Il Decreto, tra le altre novità, ha istituito la ZES unica per il mezzogiorno e la legge di conversione ne conferma le regole.
Nel testo viene specificato che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. A far data dal 1 Gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonche’ nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione.
Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell’insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.
Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità la ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione il portale web della ZES unica. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l’accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all’articolo 13.
Inoltre, al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica nonche’ quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all’interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L’autorizzazione unica di cui all’articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonchè alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.