La legge fissa il minimo di ferie annue nella misura di 4 settimane. Almeno 2 di queste 4 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione e le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione (o diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva). Il mancato rispetto di tale norma comporta sia l’applicazione di sanzioni sia l’obbligo di anticipare la contribuzione sulla porzione di ferie non goduta entro la scadenza dei 18 mesi citati. Entro il 30 giugno 2023, pertanto, deve essere verificato il saldo residuo di ferie maturato nel 2021, al fine di anticiparne i contributi previdenziali da versare entro il 21 agosto 2023
LA DURATA DELLE FERIE.
L’istituto delle ferie è disciplinato già a livello costituzionale e si sancisce il principio dell’irrinunciabilità alle ferie da parte del lavoratore.
- il periodo di durata minima (almeno quattro settimane l’anno);
- l’obbligo di riconoscere comunque la retribuzione (ancorché il lavoratore non presti attività lavorativa); in tali casi si parla di retribuzione “indiretta”, cioè di una retribuzione non posta a corrispettivo diretto della prestazione di lavoro;
- la modalità di distribuzione delle ferie nell’anno (2 settimane nell’anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi, salvo quanto diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva);
- il divieto di monetizzazione in corso di rapporto di lavoro, ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima della totale fruizione delle ferie o si tratti di un contratto a termine inferiore ad un anno; restano fuori dal divieto di monetizzazione quei giorni di ferie riconosciuti dalla contrattazione collettiva in aggiunta alle 4 settimane legali.
Quanto alle facoltà regolamentare della contrattazione collettiva in materia di ferie, la legge consente solo opzioni in melius per il lavoratore ossia la possibilità di riconoscere più giorni rispetto alle quattro settimane legali, la possibilità di fissare i periodi in cui collocare le ferie nell’anno, le modalità di computo della retribuzione, l’individuazione delle cause di interruzione delle ferie).
LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE CONTRATTUALI.
L’obbligo di fruizione della metà delle ferie nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (o al più ampio periodo di differimento previsto dalla contrattazione collettiva), può comportare un cumulo progressivo di ferie per cui il lavoratore si ritrovi, ogni anno, a dover fruire di più di 2 settimane di ferie. Infatti, alle 2 settimane minime da fruire nello stesso anno della loro maturazione, si aggiungono solitamente le 2 settimane di ferie maturate e non godute nel corso dell’anno precedente, limitando la flessibilità della distribuzione delle ferie su più anni di fatto esclusivamente per le ferie maturate nell’anno di assunzione. Il datore di lavoro, dunque, deve stare ben attento a tenere sotto controllo tale cumulo progressivo che, se non ben governato, può condurre ad una violazione “perenne” della legge. Per coloro che applicano contratti collettivi che prevedono un numero di giorni di ferie superiore alle 4 settimane è consentito un piccolo spazio di manovra.
In definitiva possono essere monetizzate:
- le ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- le ferie non godute dal lavoratore con contratto a tempo determinato il cui termine di cessazione è stabilito entro l’anno di riferimento (sempre ammissibile quindi il pagamento delle ferie per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno);
- le settimane o i giorni previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minino legale.
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute subisce una deroga nel caso in cui il mancato godimento delle ferie sia imputabile a una prolungata assenza dovuta ad una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (es: malattia, infortunio, maternità, ecc.). Il termine di 18 mesi, in tal caso, si deve intendere sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
il Ministero del lavoro ha cercato di semplificare la lettura e l’applicazione dei nuovi principi, fornendo ai datori di lavoro una sintesi degli obblighi e delle procedure da rispettare in tema di ferie:
- l’obbligo inderogabile di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
- l’obbligo di tenere unite tali settimane (2 settimane consecutive) qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta; la richiesta del lavoratore dovrà intervenire nel rispetto dei principi dell’art. 2109 c.c., ovvero con tempestività e nel rispetto del contemperamento tra le esigenze dell’impresa e suoi interessi privati;
- l’obbligo di consentire al lavoratore di fruire del restante periodo di ferie nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (o altro periodo previsto dalla contrattazione collettiva).
SANZIONI.
in caso di violazione delle disposizioni in materia di ferie:
- si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro;
- se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1.800 euro;
- se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
La maggiorazione è raddoppiata laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Il Ministero del Lavoro, in riferimento alle 4 settimane di ferie minime legali, ha affermato che le stesse, ove non godute entro il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro rilasci il proprio consenso. In quanto la normativa dispone che, il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste.