L’Assegno di Inclusione (ADI) sostituirà il Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Questa misura nazionale è volta a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli, offrendo percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politiche attive del lavoro. L’ADI è destinato alle famiglie che includono almeno una persona disabile, un minore o un ultra sessantenne.
Per beneficiare dell’ADI, è necessario avere un ISEE non superiore a € 9.360,00 all’anno, un reddito familiare inferiore a € 6.000,00 annui e un patrimonio immobiliare non superiore a € 30.000,00 (esclusa la prima casa se il suo valore ai fini IMU non supera € 150.000,00). Inoltre, ci sono requisiti specifici relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.
L’ADI fornisce un beneficio economico annuo che consiste in un’integrazione del reddito familiare fino a € 6.000,00 annui (o € 7.560,00 annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e altri familiari con gravi disabilità o non autosufficienza), moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.
Inoltre, viene fornita un’integrazione del reddito per i nuclei familiari che vivono in case in affitto, fino a un massimo di € 3.360,00 annui (o € 1.800,00 annui se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e altri familiari con gravi disabilità o non autosufficienza).
Il beneficio dell’ADI viene erogato mensilmente per un massimo di 18 mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori periodi di 12 mesi. La percezione di lavoro dipendente o autonomo è compatibile con l’ADI entro il limite massimo di € 3.000,00 lordi.
I beneficiari dell’ADI devono accettare un’offerta di lavoro che soddisfi determinati requisiti, come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza all’interno del territorio nazionale; un orario di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; una retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL; un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto.
Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.