Il datore di lavoro che voglia assumere nel 2023 uno straniero residente all’estero, prima di richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione, deve verificare, presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto.
La richiesta di personale deve essere presentata al centro per l’impiego competente utilizzando il modulo ufficiale approvato formalmente da ANPAL con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023.
Al riguardo il D.P.C.M. 29 dicembre 2022 ha disposto che per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:
- assenza di riscontro, da parte del centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche ricercate, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
- non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal centro per l’impiego;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al centro per l’impiego.
Tali requisiti devono essere autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Il Ministero del lavoro, con nota del 27 gennaio 2023, ha fatto presente che la preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero. Da ultimo, lo stesso Ministero evidenzia un’altra novità: trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta è rilasciato automaticamente e inviato, in via telematica, alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che per il rilascio del visto di ingresso entro 20 giorni dalla domanda.
Le domande per ingressi per lavoro e conversioni devono essere inviate dal 27 marzo 2023 (60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale) e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, secondo le modalità definite con la circolare interministeriale in corso di adozione.