La Nuova Legge di Bilancio 2023, ha sostanzialmente prorogato le misure già in atto nel corso del 2022, andando ad apportare relative modifiche. Andiamo ad analizzare, nel dettaglio, le misure a sostegno delle imprese.
DECONTRIBUZIONE SUD.
La proroga della decontribuzione Sud, per le Regioni : Campania, Calabria, Sardegna, Sicilia, Molise e Puglia, riguarda la decontribuzione del 30% dei contributi Previdenziali versati durante l’anno 2023. Tale decontribuzione viene applicata alle sole aziende che hanno un DURC in corso di validità. Le soglie vengono così suddivise:
- Fino al 2025 30%;
- Dal 2026 al 2027 20%;
- Dal 2028 al 2029 10%.
Ovviamente, le suddivisioni menzionate, possono essere modificate dai prossimi emendamenti.
ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA.
Le aziende che assumono cittadini che beneficiano del Reddito di cittadinanza possono usufruire di un esonero contributivo con un limite massimo di 780 euro al mese e non inferiore a cinque mensilità. La durata del bonus varia a seconda del periodo in cui il lavoratore ha già fruito del Reddito di Cittadinanza. In sostanza, è pari alla differenza tra 18 mensilità e l’arco di tempo in cui si è già beneficiato del Rdc.
ASSUNDIZONI UNDER 36.
L’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36esimo anno di età, non abbiano mai avuto un rapporto a tempo indeterminato con lo stesso datore o con altro.
L’esonero è riconosciuto fino a 48 mesi ai datori di lavoro privati che assumano nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La misura dell’incentivo si riduce nel caso in cui l’assunzione sia part time.
Per poter evitare problematiche relative a questa tipologia di requisiti che dovranno avere i lavoratori da assumere, si suggerisce di farsi consegnare al momento dell’assunzione il modello C2storico e una autodichiarazione nella quale, oltre a comunicare di non aver mai avuto rapporti a tempo indeterminato, dovranno auto dichiarare di non aver controversie in corso con vecchi datori di lavoro relativamente al riconoscimento di rapporti di lavoro passati diversi.
ASSUNZIONI LAVORATRICI SVANTAGGIATE.
Donne prive di occupazione da oltre sei mesi appartenenti a settori e professioni ad alto tasso di disparità di genere: Sgravio contributivo 50% per massimo di 18 mesi;
Donne prive di occupazione da oltre sei mesi residenti in aree svantaggiate (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Molise): sgravio contributivo 50% per massimo di 18 mesi;
Donne prive di impiego retribuito (con reddito annuo inferiore a 4.500,00 € per attività subordinata o 8.000,00€ per attività autonoma) da almeno ventiquattro mesi: sgravio contributivo 50% per massimo di 18 mesi.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI BENEFICIARI DI UN ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE.
La circolare INPS ha fornito le istruzioni sull’ esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% (importo massimo 4.030 euro). La riduzione spetta ai datori di lavoro privati per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che andrà proporzionalmente ridotta sulla base dell’orario di lavoro.
ASSUNZIONE LAVORATORI OVER 50 DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI.
Sconto del 50% sui contributi Inps e Inail per un periodo massimo di 18 mesi
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PERCETTORI DI NASPI.
Attribuzione al datore di lavoro del 20% Naspi residue per ogni mensilità di retribuzione.
LAVORATORI IN CIGS.
Assunti da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno e indeterminato, i contributi a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per 12 mesi.
ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI.
L’incentivo economico dal 35 al 70% della retribuzione, proporzionale al grado di disabilità.
ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUZIONE.
Sia se il lavoratore sia in maternità, paternità, congedo parentale (art. 4 D.Lgs. n. 151/2001), lo sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore lavoro e dei premi INAIL fino ai 12 mesi del figlio del lavoratore in astensione.