La Corte di Cassazione, in un recente ordinanza ha affermato che il potere attribuito al giudice del lavoro di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice Civile, non può riguardare anche il requisito di forma scritta previsto ad substantiam per la lettera di licenziamento. Non è consentita, infatti, la prova testimoniale di un contratto o di un atto unilaterale di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità. Per la sentenza, fa eccezione a detta regola generale solo l’ipotesi prevista dall’art. 2724 n. 3 c.c., riguardante il caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa. Secondo i Giudici di legittimità, questo comporta, dunque, un divieto di testimonianza che – attenendo a norma di ordine pubblico – ne comporta l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso in cui è controversa la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento, ossia è – a monte – contestato che al momento del licenziamento dall’azienda al lavoratore fosse stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso, l’esistenza del documento non può essere dimostrata per mezzo della testimonianza, poiché l’art. 2725 cpv. c.c. non consente la prova testimoniale di un contratto di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità, se non nel caso in cui, come detto, il documento sia andato perduto senza colpa.
Si tratta, sostanzialmente, di divieto di testimonianza che ne importa inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto avviene in ipotesi di violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. o di testimonianza assunta in materia di atti unilaterali e contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem tantum. Né tale divieto è superabile, essendo noto che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale. A tal fine non può supplire il documento prodotto dal datore e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente quel divieto di prova testimoniale. Pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la comunicazione per iscritto del licenziamento, in assenza di produzione del relativo documento dotato di data certa il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege. Cass., Sez. Lav., ordinanza 8 settembre 2022, n. 26532.
Pertanto, si suggerisce vivamente, al momento dell’assunzione del lavoratore, di farsi rilasciare contestualmente un indirizzo email valido, al quale inviare le comunicazioni per poter avere la prova della data certa delle stesse. Alternativamente a questa prassi, si dovrà provvedere ad inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno le comunicazioni, di cui la forma scritta è prevista ad substantiam.