L’INPS, tramite apposita circolare, ha emanato le direttive per il riconoscimento dell’Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al Decreto Legislativo 30.06.1994 n. 509 e 10.02.1996 n. 103, che non abbiano usufruito del Decreto Aiuti.
I prestatori che possono accedere all’indennità, sono:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli Artigiani;
- lavoratori iscritti esercenti attività commerciali;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS;
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti e per i coloni mezzadri.
Sono, invece, esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
I requisiti per potervi accedere sono i seguenti:
- avere percepito un reddito compressivo non superiore a 35.000,00 € nel 2021. Il dato va rilevato all’interno del modello “Redditi Persone Fisiche 2022”, nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1;
- i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS alla data del 18 maggio 2022;
- essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2032, data di entrata in vigore del decreto Aiuto. Tale requisito non deve essere soddisfatto per coloro che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti o coadiutori (artigiani/commercianti/agricoli). Per questo tipo di soggetti, posso rientrare nel beneficio, qualora il titolare dell’impresa presso la quale prestano l’attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1 gennaio 2020 e con scadenza di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità. Ne consegue che, il periodo di riferimento di competenza dei contributi è dall’anno 2020;
- non essere titolari di prestazioni pensionistiche dirette a carico e pro quota, APE sociale;
- non essere percettore delle prestazioni degli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti (200 € per i collaboratori sportivi, e 200 € per i lavoratori dipendenti nel mese di Luglio).
L’importo spettante:
- per i lavoratori con reddito complessivo inferiore a 20.000 € nel 2021, spetta un importo pari a 350,00 €;
- per coloro che presentano un reddito complessivo tra 20.001 € e fino a 35.000 €, l’importo spettante è pari ad 200,00 €.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 Novembre 2022, esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i Patronati sul portale web dell’Istituto ed è disponibile accedendo sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “ Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e una volta autenticatisi tramite il proprio SPID personale, selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare la domanda. Per poter presentare la domanda bisogna essere in possesso di una delle credenziali valide: SPID Personale, Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa, è possibile recarsi presso i Patronati, oppure contattare telefonicamente il Contact Center Multicanale al 803164 (numeri fissi) o al 06164164 (mobile).bonus