Con la prossima conversione in Legge del Decreto “Aiuti-Bis”, la soglia fino alla quale non è ammesso il pignoramento della pensione sale da 700 a 1.000 Euro. Si tratta di un’importante novità, forse in parte anche dovuta dallo Stato, ma sicuramente accettata con i favori dai milioni di pensionati italiani.
La norma entrerà in vigore una volta che la legge di conversione del decreto sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale; il testo della legge ora è passato dal Senato alla Camera per la sua approvazione definitiva.
Attualmente, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Dunque, considerando l’attuale importo dell’assegno sociale pari a 468,11 Euro, c’è il divieto di pignoramento per le pensioni fino a circa 702 Euro.
Ricordiamo che il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre nella disponibile del debitore (norma speciale pignoramento da cartella esattoriale o altri avviso di riscossione). In merito, la norma di carattere generale, prevede che se la pensione è accreditata sul conto, può essere pignorata, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
Con il nuovo decreto, la soglia fino alla quale non è ammesso il pignoramento della pensione è stata rivista al rialzo: si passa da 700 a 1.000 Euro.
In particolare, l’emendamento approvato dal Senato prevede che le pensioni non potranno essere pignorate:
- per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale,
- con un minimo di 1.000,00 euro.
Sulle somme eccedenti 1.000 Euro, il pignoramento potrà avvenire: per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito; il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause sopra esposte non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.