Le novità applicabili della riforma dei tirocini contenuta nella legge di Bilancio 2022, deve essere completata con l’adozione di nuove linee guida sui tirocini extracurriculari da parte della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.
Dalle nuove indicazioni sono esclusi i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e fondazioni di istruzione tecnica superiore, così come il tirocinio previsto per accedere alle professioni ordinistiche e ai periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale e i tirocini rivolti ai cittadini esterni ai Paesi dell’Unione europea promossi all’interno delle quote di ingresso.
La novità più rilevante, risiede nell’obbligo di indennità che deve essere riconosciuto in quanto il tirocinio stesso è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, nonché al miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta. Quando è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto – come accade ad esempio nelle Università – il tirocinio si definisce curriculare. La legge di Bilancio 2022 ha introdotto però alcune misure immediatamente operative solo sui tirocini extracurriculari, che sono state ulteriormente chiarite dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Sempre per i tirocini extracurricolari, viene ribadito che l’indennità di partecipazione dovrà essere prevista all’interno delle nuove linee guida; in attesa di quest’ultime, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che permane l’obbligo dell’azienda ospitante di riconoscere una congrua indennità al tirocinante. Laddove questa non venisse corrisposta, è prevista una sanzione a carico del trasgressore proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, variabile da un minimo di mille euro a un massimo di seimila euro. In attesa delle nuove linee guida, la sanzione sarà applicata in riferimento alle indennità già previste dalle leggi vigenti.
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere usato in sostituzione di lavoro dipendente. Dunque, se è svolto in modo fraudolento, ossia si configura come un lavoro subordinato, il soggetto ospitante è punito con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di una sanzione penale, troverà applicazione la prescrizione obbligatoria, volta a far cessare il rapporto in corso, mentre la richiesta della costituzione del rapporto di lavoro sarà prerogativa del solo tirocinante. Per accertare la natura fraudolenta del tirocinio, l’ispettore del lavoro dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore e alle istruzioni operative fornite dall’Ispettorato con la circolare 8/2018. I tirocini sono inoltre soggetti alla comunicazione obbligatoria, che deve essere effettuata dal soggetto ospitante entro il giorno precedente rispetto all’instaurazione dei relativi rapporti. Un’altra novità di rilievo è l’obbligo di applicare integralmente nei confronti dei tirocinanti le disposizioni in materia di salute e sicurezza, previste dal Testo unico di riferimento, il Dlgs 81/2008.