Il nuovo decreto “Aiuti 2022” ha introdotto novità in merito al credito d’imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente. La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Le modifiche apportate dal nuovo decreto a questa importante misura di stimolo agli investimenti delle imprese in termini di formazione del personale, consistono in un incremento delle aliquote per il credito d’imposta, e cioè:
– 70% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di 300.000 euro);
– 50% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di 250.000 euro);
– 30% delle spese per le grandi imprese (massimo annuale di 250.000 euro).
Affinché si possa beneficiare delle nuove aliquote devono però verificarsi due condizioni:
– le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
– i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite con il decreto stesso.
Qualora non dovessero verificarsi le due condizioni su esposte le imprese possono comunque beneficiare del credito d’imposta ma a condizioni più sfavorevoli e cioè:
– 45% delle spese per le piccole imprese;
– 35% delle spese per le medie imprese;
– 30% delle spese per le grandi imprese.
Si tratta di condizioni più sfavorevoli anche rispetto alla precedente versione della misura.
Le caratteristiche salienti del credito d’imposta formazione 4.0, sono:
– Il credito d’imposta formazione 4.0 é un beneficio fiscale che si ottiene in maniera automatica nel caso in cui un’azienda realizzi delle attività formative a beneficio dei propri dipendenti su materie a carattere tecnologico e digitale, cosiddette 4.0;
– possono richiedere il credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
– la formazione può essere sia interna (un dipendente qualificato forma altri colleghi) sia esterna. Nel secondo caso il formatore esterno dovrà essere un soggetto accreditato, un’Università o un ITS. In alternativa è possibile che la formazione avvenga in affiancamento tra un esterno e un soggetto interno, in qualità di tutor;
– per ottenere il credito d’imposta formazione 4.0 è necessario essere in possesso della certificazione contabile dei costi sostenuti ed essere in linea con DURC e DVR. Inoltre, le attività svolte dovranno essere giustificate tramite la redazione di una relazione di progetto formativo, piani formativi, registri presenza e attestati di partecipazione;
– le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.