Sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti modalità di presentazione del cosiddetto Esterometro, vale a dire l’invio massivo dei dati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, è possibile in ogni caso emettere fattura elettronica anche se per il momento questa modalità è facoltativa.
La nuova legge ha previsto, per le operazioni effettuate dal 1 Luglio 2022, il rinvio dell’obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della fattura elettronica. Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell’adempimento, essendovi l’obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi per le operazioni attive, ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione per le operazioni passive. Tali modifiche, per le operazioni dal 1 Luglio, imporranno l’aggiornamento dei sistemi contabili attualmente in uso, nonché, le puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all’integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.
Ci sono delle novità significative che interesseranno anche i modelli Intrastat, alla luce della determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli in accordo con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, datata 23 dicembre 2021:
- è abolito l’obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici.