Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, la Legge di Bilancio 2022 ha apportato numerose variazioni alla disciplina previgente: sono riorganizzati gli scaglioni e le aliquote di tassazione, ora ridotte a quattro (23%, 25%, 35% e 43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto, modificata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati (“bonus 100 Euro”).
Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 15.000 Euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 Euro, 43 per cento.
A seguito delle modifiche introdotte, quindi si dispone la soppressione dell’aliquota del 41% e la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%; la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 Euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 Euro); infine, i redditi sopra i 50.000 Euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 Euro).
Rispetto al regime vigente, quindi:
- viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per questi redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione.
- con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro.
Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo: l’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 euro; l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto, questa quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
- la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;
- si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.
Oltre ai redditi da lavoro dipendente il regime in questione si applica ai seguenti redditi assimilati:
- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato pesca;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente;
- le remunerazioni dei sacerdoti;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 123 del 2013.