Si ricorda che ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
BENI MATERIALI 4.0.
Per i beni materiali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022, il credito d’imposta scenderà dal 50% al 40% per lo scaglione fino a 2,5 milioni, dal 30 al 50% per quello tra 2,5 e 10 milioni, mentre rimarrà al 10% per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni.
In sintesi, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022): – 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro – 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni;
- Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023): – 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro – 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro – 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
BENI IMMATERIALI 4.0.
Nessuna modifica in vista invece per il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017). La legge di Bilancio 2021, infatti, riconosce il bonus nella misura del 20% del costo per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, con ordine e acconto del 20% entro il 2022. Il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2024), mentre ne prevede la riduzione al 15% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2025) e al 10% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 205 e fino al 31 dicembre 2025 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2026). Il limite massimo dei costi ammissibili è fissato a 1 milione di euro annuo (precisazione prevista dal disegno di legge di Bilancio 2022). Si considerano agevolabili anche le spese per servizi, sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
BENI TRADIZIONALI.
Anche per i nuovi investimenti in beni materiali e immateriali tradizionali non 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 ci sarà una riduzione dell’aliquota agevolativa. In particolare, come previsto dalla legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- Per i nuovi investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022): 10% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a: – 2 milioni di euro per i beni materiali; – 1 milione di euro per i beni immateriali; 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile, sempre nel limite massimo dei costi ammissibili pari a: – 2 milioni di euro per i beni materiali; – 1 milione di euro per i beni immateriali.
- Per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023): 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a: – 2 milioni di euro per i beni materiali; – 1 milione di euro per i beni immateriali.
FRUIZIONE BONUS BENI TRADIZIONALI.
Ma la riduzione dell’aliquota agevolativa non è la sola novità che il 2022 porterà al credito d’imposta per beni tradizionali non 4.0. Cambierà anche la modalità di fruizione del bonus. Secondo le regole di fruizione dettate dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 1059 e 1059-bis), il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale nell’anno di entrata in funzione del bene: – per investimenti in beni immateriali tradizionali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Per i soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene;
– per investimenti in beni materiali tradizionali effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 indipendentemente dall’ammontare di ricavi o compensi (novità introdotta dall’articolo 20 D.L. 73/2021).