Il Governo ha previsto il diritto di smart working per i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di sedici anni (o di qualsiasi età in caso di figli con disabilità accertata o con bisogni educativi speciali) nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza anche a causa di quarantena obbligatoria dei figli, predisposta dalla Asl a seguito di contatto con un paziente infetto avvenuto all’interno del plesso scolastico e per tutta la durata dell’eventuale infezione da Covid sviluppata dagli stessi. Il lavoro agile può esser svolto in alternanza con l’altro genitore.
Se i genitori svolgono un lavoro dipendente che per sua natura non può esser fatto in modalità agile, hanno diritto ad astenersi dal lavoro con congedi straordinari percependo un’indennità del 50% della retribuzione, coperti da contribuzione figurativa. Attenzione però, l’indennità è prevista esclusivamente per figli fino a 14 anni. I genitori di figli studenti di età compresa tra i 14 e i 16 anni hanno diritto esclusivamente allo smart working. Qualora il lavoro agile non fosse possibile si ha diritto in ogni caso ad assentarsi dal lavoro senza però la corresponsione dell’indennità, della contribuzione figurativa ma con il diritto al mantenimento del posto di lavoro con divieto di licenziamento.
In ogni caso, il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104/92, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o centri diurni.
Poiché la norma è retroattiva, se ti sei assentato dal lavoro per i motivi appena visti e rientri nelle casistiche definite, puoi chiedere di convertire l’assenza fatta in permesso straordinario con indennità al 50%. Ricorda infine che questo congedo può esser utilizzato sia in forma giornaliera che oraria.
Entrambi i genitori possono accedere al congedo ma non per gli stessi giorni ed esclusivamente se la prestazione lavorativa non possa esser svolta in modalità di smart working. Il congedo può esser richiesto anche se l’altro genitore è:
- in malattia o portatore di handicap;
- in congedo maternità/paternità per un altro figlio;
- in ferie;
- in aspettativa non retribuita;
- un soggetto fragile a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa anche in modalità di smart working;
Infine, il congedo viene concesso anche se l’altro genitore per le stesse giornate fruisce dei permessi dati dalla Legge 104/92 per lo stesso figlio posto in quarantena.
L’indennità non può esser richiesta per gli stessi giorni nei quali l’altro genitore è in congedo parentale, in permesso allattamento, lavoratore par time nei giorni di riposo, disoccupato o beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito come Cigo, Cigs, Cig, NASpI. L’indennità viene riconosciuta con le stesse modalità previste per l’assegno di maternità, è imponibile ai fini Irpef e viene coperta da contribuzione figurativa.
Il governo ha previsto che i genitori iscritti alla Gestione separata dell’INPS possano usufruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo che viene usata per calcolare l’indennità di maternità.
Per gli altri lavoratori autonomi, iscritti o meno all’INPS, viene riconosciuta l’indennità per le giornate non lavorate pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto.
Anche in questo caso i figli devono avere meno di 14 anni (non c’è limite in caso di figli disabili) e devono essere in didattica a distanza, sottoposti a quarantena o contagiati.