L’ispettore che constata la mancata redazione del ”Documento di valutazione dei rischi”, può disporre lo stop all’attività d’impresa. Se il D.V.R. non è esibito perché custodito in altro luogo (ad esempio presso il consulente), lo stop è solo rinviato alle ore 12 del giorno seguente, termine entro il quale il datore di lavoro ha la possibilità d’esibirlo e così evitare la sospensione. Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi e produce effetti diversi:
- sospensione dell’attività interessata dalle violazioni (si veda tabella);
- sospensione limitata all’attività dei lavoratori interessati alle violazioni: mancata formazione e istruzione; mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall’alto.
ASSENZA DEL D.V.R. L’Istituto precisa, prima di tutto, che il provvedimento di sospensione va adottato solo quando sia constatata la mancata redazione del D.V.R. Invece, nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il D.V.R. è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito, il provvedimento di stop può essere adottato con decorrenza dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, che rappresenterà pure il termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. In tal caso, solo se il D.V.R. reca una data “certa” antecedente al provvedimento di sospensione, l’ispettore potrà procedere al suo annullamento. La mancata elaborazione del D.V.R., inoltre, sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Ai fini della revoca va esibito il D.V.R.
MANCATA FORMAZIONE E ISTRUZIONE. Questa violazione, precisa l’Istituto, si verifica (con la conseguente adozione del provvedimento di sospensione) quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione e sia all’istruzione. Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:
– utilizzo attrezzatura da lavoro;
– utilizzo di D.P.I. appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;
– sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
– lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
– formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.
Per la revoca è necessario attestare il completamento di formazione e addestramento.