A seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, e al fine di agevolare una corretta informazione, in merito alle richieste per usufruire del Credito d’Imposta Industria 4.0, è consigliabile visionare e conservare, la seguente documentazione:
- Perizia asseverata/giurata da un tecnico abilitato;
- Fatture di acquisto riportanti la dicitura prevista dalla normativa;
- Contratto di leasing (se presente);
- Contabile del bonifico, con indicazione della fattura d’acquisto e suindicata dicitura;
- Certificato/Attestato di conformità (in aggiunta alla documentazione, al fine di avvalorare il rispetto della normativa e l’effettiva spettanza del credito).
Ricordiamo che tra le sanzioni previste per una fruizione del credito non spettante, o comunque non avvalorata da opportuna documentazione (di cui sopra), è prevista anche la restituzione del 200% del credito richiesto.
La fruizione del “Credito d’Imposta 4.0” è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le aliquote del Credito d’Imposta sono così ripartite:
- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali ricompresi nell’Allegato A, il credito d’imposta è riconosciuto al:
- 50%per investimenti fino a 2,5 Mln €;
- 30% per investimenti compresi tra i 2,5 Mln € e 10 Mln €;
- 10% per investimenti oltre i 10 Mln € e fino a 20 Mln €.
- Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali ricompresi nell’Allegato B, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% nel limite massimo di 1 Mln €.
- Il credito d’imposta spetta, invece, nella misura del 10% alle imprese che effettuano:
- investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali indicati nell’Allegato A (Legge di Bilancio 2017), nel limite massimo di 2 Mln €;
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi dai beni immateriali indicati nell’Allegato B (Legge di Bilancio 2017), nel limite massimo di 1 Mln €.
Il bene in oggetto deve disporre di una perizia tecnica semplice o giurata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali) ed eventualmente anche da un attestato di conformità (rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti riguardanti:
- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali;
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ad esempio:
- le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali;
- le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale;
- il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- gli aerei completi di equipaggiamento;
i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.