Dal 15 Ottobre il Green Pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che estende l’obbligo di Green Pass per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro: dal settore pubblico al privato, lavoratori autonomi e domestici compresi.
SETTORE PRIVATO.
Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre i lavoratori del settore privato dovranno esibire il Green Pass per accedere nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa. L’obbligo si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nelle aziende private, anche sulla base di contratti esterni. L’obbligo non si applica in caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e definire entro il 15 Ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione sono considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 (comunque, non oltre il 31 Dicembre), termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione certificazione, il datore di lavoro può sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde con contratti a scadenza non oltre il 31 Dicembre.
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 Euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbia verificato il rispetto delle regole è prevista una sanzione da 400 a 1.000 Euro.
SETTORE PUBBLICO.
Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre per accedere nei luoghi di lavoro, il personale delle amministrazioni pubbliche deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde. L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche. L’obbligo non si applica, invece, in caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Nello specifico il provvedimento riguarda il personale:
- delle PA, locali o nazionali;
- delle Autorità amministrative indipendenti;
- della Commissione nazionale per la società e la borsa;
- della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- della Banca d’Italia;
- degli enti pubblici economici;
- degli organi di rilievo costituzionale.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 Ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Il personale che comunica di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato già da quel giorno assente ingiustificato e pertanto non ha diritto alla retribuzione; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è considerato sospeso fino alla presentazione della certificazione (comunque non oltre il 31 Dicembre) e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 Euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 Euro.
LIBERI PROFESSIONISTI.
L’obbligo di Green Pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, quindi anche collaboratori familiari e autonomi. Colf, baby sitter ma anche elettricisti e idraulici che svolgono il loro lavoro nel pubblico e nel privato.