E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto che rende operativo il condono automatico dei debiti tributari, previsto dal Decreto “Sostegni”. Ricordiamo che, verranno annullati automaticamente:
- i debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010;
- delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro;
- e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 Dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 Euro.
Entro il 20 Agosto 2021, l’Agente della Riscossione, trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 Marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla stessa data del 23 Marzo 2021, fino a 5.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010.
Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, restituirà alla Riscossione l’elenco di cui sopra, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati.
L’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 Ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle Entrate; nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.