Il Decreto “Sostegni Bis” ha confermato la possibilità di ottenere alcuni contributi a fondo perduto. Rispetto al contributo disciplinato dal primo Decreto “Sostegni”, il nuovo testo prevede una serie di possibilità, alcune delle quali richiamano proprio il precedente contributo, che viene comunque garantito – in automatico – a tutti coloro che ne hanno beneficiato. I destinatari della misura sono sempre i titolari di Partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza limitazioni in base ai settori di appartenenza o classificazioni varie. Quindi, anche in questo caso, viene meno la discriminante del codice di attività, il cosidetto codice ATECO.
Questa volta la misura ci presenta tre varianti, ovvero tre possibilità di accedere al contributo: replica del contributo già ottenuto col primo Decreto “Sostegni”; contributo alternativo, sempre per i vecchi beneficiari; contributo per nuovi beneficiari, quindi per chi non ha beneficiato del contributo del “Sostegni”.
REPLICA DEL CONTRIBUTO GIA’ OTTENUTO. Viene replicato, il precedente intervento, concedendo in automatico il contributo alle Partite IVA che lo hanno già richiesto entro il 28 Maggio con il primo Decreto “Sostegni”. I richiedenti, riceveranno, senza bisogno di presentare alcuna istanza, la somma già ottenuta, che sarà corrisposta dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
CONTRIBUTO ALTERNATIVO. In alternativa alla conferma del vecchio contributo, è possibile richiedere, con la presentazione in un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, un sostegno alternativo. Il Decreto individua un nuovo orizzonte temporale per paragonare e valutare le perdite. Se la perdita media mensile tra Aprile 2020 e Marzo 2021 è stata inferiore almeno al 30% rispetto agli stessi periodi del 2019 e del 2020, sarà possibile presentare una nuova istanza per ottenere un contributo. La possibilità è concessa a coloro che hanno che hanno già percepito il contributo del vecchio Decreto “Sostegni” e coloro che invece non lo hanno ricevuto. Se si è già ottenuto il contributo, si applicano le seguenti aliquote (calcolate sempre come per il precedente Decreto, e cioè, ricordiamo:
- 60% (della perdita media mensile) per soggetti con ricavi e compensi nell’anno 2019 fino a 100.000 €;
- 50% per chi ha percepito compensi o ricavi fino a 400.000 €;
- 40% per chi ha percepito compensi o ricavi fino a 1.000.000 €;
- 30% per ricavi fino a 5.000.000 €;
- 20% per ricavi fino a 10.000.000 €.
Se il contributo di questa variante risulta più elevato rispetto a quello già percepito, allora l’importo verrà scomputato ed al beneficiario verrà corrisposta la differenza eccedente. In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito all’istanza.
NUOVI BENEFICIARI. Per chi non ha ottenuto il contributo previsto dal precedente Decreto “Sostegni”, la regola da seguire è sempre la stessa, ma con aliquote più elevate. Trattandosi di un nuovo contributo, non può essere erogato in automatico e sarà necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate nei termini che verranno comunicati a breve dall’Ufficio. La condizione per ottenere il contributo è la stessa che abbiamo appena visto, ovvero la perdita media mensile tra Aprile 2020 e Marzo 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2020 inferiore almeno del 30%. Anche in questo caso viene meno la discriminante del codice di attività, e l’unico requisito resta l’apertura della partita IVA alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, ovvero il 26 Maggio 2021. In questo caso, le percentuali da applicare saranno:
- 90% (della perdita media mensile) per soggetti con ricavi e compensi nell’anno 2019 fino a 100.000 €;
- 70% per chi ha percepito compensi o ricavi fino a 400.000 €;
- 50% per chi ha percepito compensi o ricavi fino a 1.000.000 €;
- 40% per ricavi fino a 5.000.000 €;
- 30% per ricavi fino a 10.000.000 €.
Ricordiamo che, anche in questo caso, l’importo del contributo, per tutti i beneficiari, non può essere superiore a 150.000 Euro. Per le persone fisiche, l’importo minimo è di 1.000 Euro, mentre per le persone giuridiche si parte da un minimo di 2.000 Euro.
Lo Studio ha già avviato le verifiche dei requisiti e degli importi dei contributi corrispondenti. Sarà, pertanto, nostra cura, comunicarVi, modalità e tempistiche per la trasmissione delle istanze.