I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con:
- un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 Euro;
- senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti);
possono presentare una dichiarazione sostitutiva, con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 Aprile 2021; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 Luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 Luglio.
Per gli anni successivi non c’è bisogno di ripresentare la domanda se permangono i requisiti di esenzione. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti reperibile sul sito della RAI al seguente indirizzo: http://www.canone.rai.it/Ordinari/ilCanoneOrdinari.aspx#Apparec1
Per i cittadini che versano il canone attraverso le fatture per la fornitura di energia elettrica, considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese, l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta.
Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.
Attenzione va prestata al fatto che è sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando il modello che può essere trasmesso anche on line con la causale “1”.
Tanto la dichiarazione sostitutiva, quanto la richiesta di rimborso, possono essere spedite a mezzo:
- servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- firmate digitalmente, e tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.