Al via dal 23 Aprile la presentazione delle domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore:
- della nascita delle società cooperative
- dello sviluppo delle società cooperative
- del consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione.
La misura, chiamata Nuova “Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati:
- con durata non superiore a 10 anni,
- regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento
- e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti.
Per accedere alle agevolazioni previste dal decreto, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare, dal 23 Aprile all’indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle società finanziarie, la seguente documentazione:
- a) domanda di finanziamento agevolato;
- b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità;
- c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a 150.000,00 Euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale.
Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.
Possono beneficiare delle agevolazione le società cooperative:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
- operanti in tutti i settori produttivi.
Sono esclusi coloro che:
- che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
- della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie;
- di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa. Si rimanda all’art. 3 del decreto in oggetto per i dettagli sulla ammissibilità.