In relazione alle misure contenute nel Decreto Legge n. 18/2020, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha chiarito, alcuni punti relativamente alla sospensione dell’attività di riscossione:
• Per le cartelle in scadenza dopo l’8 marzo, i termini di pagamento sono sospesi fino al 31 maggio. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno.
• Per i piani rateizzazione con rate che scadono nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 maggio), il pagamento di queste deve avvenire comunque entro il 30 giugno.
• Durante il periodo di sospensione è possibile presentare istanze di rateazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà risposta.
• Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può attivare alcuna procedura cautelare (fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento).
• Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
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