Relativamente alle imprese che, conseguentemente all’emergenza in corso, si trovano in una situazione di sopravvenuta impossibilità, definitiva e/o temporanea, di eseguire e ricevere la prestazione oggetto delle attività di impresa (come ad esempio la negoziazione dei titoli rilasciati a scadere, di adempiere a contratti, transazioni ed obbligazioni, sospensioni di pagamento dei canoni di locazione ecc.) è possibile porre in essere, preventivamente, azioni tese a legittimare l’inadempienza.
Tutto ciò è possibile in virtù dell’art. 91, 1 comma, del Decreto «Cura Italia», nonché, della giurisprudenza, per analogia, applicabile.
Alla luce di quanto sopra, Vogliate, pertanto, contattarci per verificare la possibilità di proporre una azione tesa a prevenire tali circostanze.
Restando, come sempre, disponibili ad ogni e qualunque chiarimento in merito.