Attraverso una comunicazione ufficiale sul proprio portale, l’INPS ha chiarito quanto previsto dalla normativa di emergenza, relativamente al DURC. Richiamando quanto già comunicato circa le disposizioni inerenti i Documenti di Regolarità Contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, per il quale la validità è prorogata ope legis al 15 giugno, l’interessato potrà avvalersene pure a fronte di una o più attestazioni di irregolarità emesse nel periodo tra il 31 gennaio ed il giorno prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (i.e. 16 marzo 2020 compreso).
L’INPS, il 21.04, ha poi chiarito, con un ulteriore messaggio, che la gestione delle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa, continuerà ad operare con le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un DURC On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile.
Per questo, l’acquisizione del DURC On Line con validità prorogata, per il richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di “Verifica regolarità”, oppure direttamente dal portale INPS, attraverso la procedura DURC On Line, accedendo alla funzione “Consultazione”, previa autenticazione con il PIN già in dotazione.
L’istituto ha precisato che si tratta di una operatività temporanea legata all’emergenza Covid-19. Qualora vi siano DURC scadenti successivamente al 15.04, sono riaperte le possibilità di richiedere in via ordinaria le attestazioni, con la verifica da parte degli Enti territoriali competenti.