Attraverso una apposita circolare, l’INAIL ha chiarito che l’infezione da Covid-19 viene equiparata ad un infortunio sul lavoro. Questo accade, solamente quando ci sia la probabile certezza di aver contratto il virus sul luogo di lavoro. È stato normativamente disposto che il medico certificatore deve redigere il certificato di infortunio ed inviarlo telematicamente all’INAIL, che provvederà, quindi, ad assicurare la tutela dell’infortunato.
Si disciplina, ancora, che il medico certificatore, dovrà comunicare all’istituto anche la certificazione relativa all’avvenuto contagio: una documentazione che può consistere in qualunque accertamento clinico strumentale in grado di attestare, in base alle attuali conoscenze scientifiche, l’avvenuto contagio.
I casi di Covid-19, pur qualificati come infortuni sul lavoro, non gravano sulla gestione assicurativa, e di conseguenza non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dell’azienda. Pertanto, non rientrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini economici.
Come per gli altri casi di infortunio, cade in capo al datore di lavoro l’obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d’infortunio all’Istituto entro due giorni dall’inizio dell’evento. Questo termine parte dalla trasmissione telematica da parte del medico competente all’istituto.
La copertura INAIL, invece, decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificato medico per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da Covid-19 (che può essere accertato anche dopo l’inizio della quarantena). Si computano da queste date i giorni di franchigia per il calcolo della prestazione economica per assenza dal lavoro.
Pertanto, appare opportuno comunicare ai propri dipendenti, qualora contraggano il Covid-19, ed il medico ne certifichi il contagio sul luogo di lavoro e ne faccia comunicazione telematica all’INAIL, di informare immediatamente il datore di lavoro, in modo da metterlo in condizione di esperire all’obbligo di comunicazione, da parte dell’intermediario abilitato, entro i termini previsti.