L’INAIL ha pubblicato, con la circolare n. 21 del 18.05, le disposizioni relative alla proroga dei versamenti del premio INAIL dell’Autoliquidazione 2020. La sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza ad aprile e maggio 2020, si applica anche alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato (nei limiti previsti dalla normativa vigente), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d’imposta precedente. In attesa della pubblicazione del decreto “Rilancio”, che dovrebbe prorogare ulteriormente i versamenti al 16 settembre 2020, la circolare ricorda che i premi INAIL sospesi, dovranno essere versati (per ora) in un’unica soluzione, entro il 30 giugno o fino ad un massimo di 5 rate.
L’INAIL ha previsto un portale dedicato per la comunicazione del beneficio della sospensione e della modalità di ripresa dei versamenti. La comunicazione sarà obbligatoria anche per chi l’ha già trasmessa utilizzando i moduli allegati al primo documento INAIL relativo al decreto “Cura Italia”. Il servizio online, in fase di predisposizione, gestirà tutte le sospensioni finora previste per l’emergenza Covid-19 e, nello specifico, consentirà di effettuare:
• le comunicazioni di sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
• le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti operanti nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
• le comunicazioni di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, dal 2 marzo al 31 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2720;
• le comunicazioni di sospensione dei versamenti dall’8 al 31 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
• le comunicazioni di sospensione dei versamenti dal 30 aprile al 15 luglio per le imprese del settore florovivaistico ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.