Il “Bonus Facciate” è uno degli sconti fiscali introdotti dall’Agenzia delle Entrate, nella “Finanziaria 2020”. La misura consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa e può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’Ufficio, nei giorni scorsi, ha chiarito alcuni punti relativamente all’ambito applicativo, le modalità di pagamento e la cumulabilità.
Ambito soggettivo: tutti i contribuenti residenti e non, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Condizione per fruire dell’agevolazione è che il reddito conseguito sia assoggettato ad IRPEF/IRES e non ad imposta sostitutiva/tassazione separata. Siccome il bonus è riferito alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le imprese/società/enti commerciali, deve essere applicato il principio di competenza a prescindere dalla circostanza che il beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Per tutti gli altri soggetti viene applicato il principio di cassa.
Ambito oggettivo: possono essere oggetto degli interventi agevolabili gli immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche strumentali, a condizione che siano ubicati in zona A o B di cui al D.M. 1444/68 o in una zona ad esse assimilata in base alla normativa regionale/regolamenti edilizi comunali, così come risultanti da apposita certificazione urbanistica rilasciata dall’Ente competente.
Sono agevolati i seguenti interventi: sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, inclusi anche solo balconi, ornamenti o fregi; sulla struttura opaca della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio a condizione che rispettino gli specifici requisiti di efficienza energetica/trasmittanza termica; rifacimento del parapetto in muratura e della pavimentazione, quelle per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché quelle per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino, in quanto relative ad interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi; le spese sostenute per le opere accessorie all’esecuzione dei lavori agevolabili tra cui quelle per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e la sostituzione dei pluviali; restauro dei balconi senza interventi sulle facciate; già iniziati nel 2019 per i quali le spese sono sostenute nel 2020.
Sono, invece, esclusi i seguenti interventi: sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli; di ristrutturazione realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (es. lastrici solari, tetti e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno).
Modalità di pagamento: bonifico riservato alle detrazioni fiscali per i pagamenti relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, precisando, se possibile, nella causale gli estremi della L. 160/2019.
Cumulabilità: per la medesima spesa è possibile fruire di una sola agevolazione: bonus facciate o recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico. Nel caso in cui un intervento comprenda spese rientranti in più tipi di agevolazioni, il contribuente può fruire delle diverse detrazioni applicabili a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati i rispettivi adempimenti.