Il Decreto “Agosto” ha introdotto il Bonus Assunzioni, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2020.
La misura prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Il periodo massimo dell’esonero dai contributi previdenziali è di sei mesi e fino ad 8.060 Euro su base annua, riparametrati su base mensile.
I limiti al bonus prevedono l’esclusione per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la stessa impresa, nei sei mesi precedenti alla data di assunzione.
Possono, invece, usufruire dell’agevolazione, anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, trasformato in tempo indeterminato in una data successiva all’entrata in vigore del Decreto (15.08.2020).
Dal bonus sono, però, esclusi i premi ed i contributi da versare all’INAIL, lasciando invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione, inoltre, è cumulabile con altri oneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti, fermi restando i limiti della contribuzione previdenziale dovuta.