Al via il “Saldo e Stralcio” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per i contribuenti, (solo persone fisiche), che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS. La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Chi intende aderire al “Saldo e Stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Possono aderire al “Saldo e Stralcio”, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “Rottamazione-bis” e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione. Le persone fisiche che presentano un’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila, possono estinguere i propri debiti in forma agevolata, pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata: – 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro; – 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro; – 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro. A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica. I debiti definibili sono quelli derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento e quelli dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per aderire è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica. I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e Stralcio”. La legge prevede che Agenzia delle Entrate – Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento. A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise: 35% con scadenza il 30 novembre 2019; 20% con scadenza il 31 marzo 2020; 15% con scadenza il 31 luglio 2020; 15% con scadenza il 31 marzo 2021; il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
In caso di mancato accoglimento, la legge prevede che Agenzia delle Entrate – Riscossione invii al contribuente, entro il 31 ottobre 2019, una comunicazione con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e Stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione Agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento. In caso di ISEE superiore a 20.000 euro è comunque possibile aderire alla Definizione Agevolata 2018.