E’ disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Il Decreto Legge specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione. In particolare: debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018) restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine: ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento; a debiti scaduti o in scadenza.
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24/10, saranno rimborsati al contribuente.
Tag
agenzia
agevolata
agevolazioni
assegno
bilancio
bis
bonus
cartelle
comunicazione
contributo
covid
credito
decreto
definizione
entrate
equitalia
finanza
finanziamento
fiscale
fiscali
fondo
gielle
imposta
inail
incentivi
inps
invitalia
isee
italia
lavoro
legge
liratv
perduto
proroga
quater
rilancio
riscossione
ristori
rottamazione
saldo
scadenzario
scadenze
sospensione
sostegni
spid