L’articolo 1 del decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, prevede che possano aderire alla definizione agevolata, la «rottamazione» delle cartelle, i contribuenti con carichi affidati all’Agente delle riscossione dal 1° gennaio 20000 al 30 settembre 2017, ad eccezione dei debiti:
-i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
-i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso. La scadenza per la presentazione è fissata al 15 maggio 2018.
Per le cartelle consegnate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, è possibile pagare: in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2018) oppure nel numero massimo di 5 rate di pari importo.
Per le cartelle consegnate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, è possibile pagare in un’unica soluzione (versamento del 100% entro ottobre 2018), oppure nel numero massimo di 3 rate. Si ricorda che, nel caso in cui la cartella indicata nella richiesta fosse interessata da una rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, devono essere saldate, entro luglio 2018, le rate scadute nel 2016.