Volevamo sottoporre alla vostra attenzione che la legge 155/2017 ha introdotto importanti novità in materia di organo di controllo delle S.r.l., con la conseguente modifica dei limiti previsti dalla normativa precedente. La legge è stata attuata recentemente dal “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” (d.lgs. n. 14/2019), che ha previsto parametri molto più stringenti, con la conseguenza tra l’altro (per le S.r.l. coinvolte) di provvedere a dover modificare l’atto costitutivo e lo statuto, contestualmente alla nomina del nuovo organo di controllo, entro nove mesi dal 01.01.2019. La nuova normativa ha difatti modificato l’articolo 2477 del codice civile, che nella parte che qui interessa recita: “la nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria se la società”:
a) È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) Controlla una società obbligata alla revisione legale di conti;
c) Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) Totale attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Alla luce di quanto sopra, entro ottobre 2019, le S.r.l. e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato uno dei tre nuovi limiti previsti dall’articolo 2477 del codice civile, dovranno:
• Adeguare, se necessario, il proprio atto costitutivo e/o statuto;
• Nominare l’organo di controllo.