Il Decreto Legge n. 104, ha introdotto una nuova agevolazione contributiva, al fine di favorire i lavoratori delle aree del territorio più svantaggiate, attraverso un aiuto ai datori di lavoro privati.
La misura prevede lo sgravio del versamento dei contributi, pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi datori, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La norma non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale, senza individuazione di un tetto massimo mensile. A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
• i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
• il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”;
• il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
• il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
• il contributo previsto in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, si precisa che la stessa è applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020. Pertanto, lo sgravio trova applicazione per un periodo appositamente predeterminato. Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.