L’INPS, con la circolare del 12 Novembre, ha definito quanto previsto dal Decreto “Ristori” in materia di sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel mese di Novembre 2020.
Nel testo della circolare, infatti, viene chiarito che la sospensione ha effetto soltanto nelle aree territoriali individuate dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 Novembre e del 10 Novembre 2020, nelle cosiddette zone Arancioni e Rosse.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di Novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle zone Gialle, Arancioni Rosse, non produce effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.
MODALITA’ DI SOSPENSIONE.
La sospensione contributiva si applica sia alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, che a quelle obbligatorie dovute a carico del datore di lavoro.
MODALITA’ DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese appartenenti a piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
La sospensione è valida soltanto per i codici ATECO già identificati dal Decreto “Ristori”, e successivamente, dal Decreto “Ristori-Bis”.