Il prossimo 16 Giugno scade il termine per il versamento dell’acconto IMU relativo all’anno 2026.
Come di consueto, il pagamento dell’acconto di giugno non risente delle eventuali nuove decisioni dei Comuni per l’anno in corso. L’acconto deve essere versato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente (2025). L’importo da versare è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno precedente.
Le eventuali modifiche tariffarie o le nuove agevolazioni deliberate dai Comuni per il 2026 verranno applicate solo in sede di saldo (16 dicembre 2026), momento in cui verrà effettuato il conguaglio.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare l’intera imposta annuale in un’unica soluzione entro il 16 giugno, a patto di utilizzare già le aliquote provvisorie (salvo conguaglio a dicembre).
Il 2026 segna l’ingresso ufficiale di importanti novità nella gestione del tributo locale, nate con l’obiettivo di standardizzare il prelievo ed evitare la “giungla” interpretativa dei regolamenti comunali.
In attuazione del Decreto MEF, i Comuni hanno l’obbligo di redigere le proprie delibere seguendo un prospetto digitale standardizzato a livello nazionale, composto da sole 128 fattispecie predefinite (rispetto alle centinaia di varianti del passato).
Per l’acconto l’impatto è nullo, ma in ottica di saldo questo sistema renderà le aliquote comunali oggettive, trasparenti e facilmente consultabili online, azzerando i dubbi su come classificare determinate tipologie di immobili (es. immobili commerciali, locazioni brevi o parchi energetici).
La normativa 2026 introduce una facoltà per i Comuni di deliberare una riduzione fino al 50% dell’imposta per le seconde case non locate e non concesse in comodato (le classiche case vacanza tenute a disposizione). Questa agevolazione non è automatica. Richiede una specifica delibera del Comune in cui si trova l’immobile e stringenti controlli di merito (come la verifica di consumi di utenze domestiche azzerati o quasi e l’assenza di contratti di locazione registrati). Sarà un elemento chiave da monitorare in vista del saldo di dicembre.
Restano stabili le agevolazioni storiche previste dalla legge statale:
- Abitazione principale: Esente se non di lusso (sono escluse dall’esenzione le categorie catastali di pregio A/1, A/8 e A/9, che pagano con aliquota ridotta e detrazione).
- Contratti a Canone Concordato: Confermata la riduzione fissa del 25% sull’IMU dovuta (si versa il 75%) per gli immobili affittati con contratti calmierati (Legge 431/98).
- Pensionati AIRE: Riduzione del 50% dell’imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato, posseduta da cittadini italiani residenti all’estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
- Immobili Occupati: Confermata l’esenzione totale per i proprietari di immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.
Il pagamento deve essere eseguito tramite Modello F24 (standard o semplificato) utilizzando i codici tributo ordinari (es. 3918 per le seconde case, 3925 e 3930 per gli immobili commerciali di categoria D).
Ricordiamo che l’importo minimo sotto il quale il versamento non è dovuto è pari a 12 Euro complessivi (salvo diversa e più bassa soglia fissata dal singolo Comune).
Lo Studio rimane a vostra completa disposizione per il calcolo delle somme dovute, l’elaborazione dei modelli F24 di versamento e la verifica delle delibere dei vostri Comuni di riferimento.
In mancanza di nuove indicazioni, si provvederà ad effettuare il calcolo dell’imposta sulla base delle situazioni soggettive ed oggettive relative al precedente periodo d’imposta.