Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato lo schema di un nuovo Decreto Legge recante “disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali”, che prevede la proroga dei versamenti delle imposte.
Tra le misure di maggior interesse per i professionisti e le imprese, spicca l’articolo che introduce un atteso differimento dei termini per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali per l’anno 2026.
La disposizione si è resa necessaria per concedere un margine di respiro economico ai contribuenti e operativo agli studi professionali, in un contesto ancora caratterizzato dalle tensioni sui mercati internazionali.
La proroga non è generalizzata, ma si rivolge a una platea specifica di contribuenti. Il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 6 individuano i beneficiari nei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice.
L’estensione della misura è tuttavia molto ampia, poiché include:
- I soggetti che applicano direttamente gli ISA;
- I contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA;
- I contribuenti in Regime di vantaggio (i cosiddetti “minimi”, ex art. 27, comma 1, D.L. n. 98/2011);
- I contribuenti in Regime forfettario (ex Legge n. 190/2014);
- I soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (soci di società di persone, associazioni professionali, e società in regime di trasparenza fiscale), a condizione che la compagine partecipata abbia i requisiti ISA sopra menzionati.
Il rinvio riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dovuti originariamente entro il 30 giugno 2026. Nello specifico, rientrano nell’agevolazione:
- Imposte sui redditi: IRPEF e IRES;
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- Imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora legata ai saldi delle dichiarazioni in oggetto.
Il testo precisa che, qualora il contribuente avesse già provveduto a versare le imposte secondo la scadenza ordinaria del 30 giugno, non sarà possibile richiederne il rimborso.
La norma (ad oggi non ancora in Gazzetta Ufficiale) delinea due distinte finestre temporali per l’effettuazione dei pagamenti da parte dei soggetti ISA e forfettari:
- entro il 20 luglio 2026: i versamenti possono essere eseguiti senza alcuna maggiorazione (quindi proroga di 20 giorni gratuita);
- entro il 30° giorno successivo al 20 luglio 2026: i versamenti possono essere effettuati applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti diversi da quelli sopra indicati, quindi quelli che nulla hanno a che fare con gli ISA, la scadenza resta quella del 30 giugno 2026 e salvo sorprese dovrebbe essere valido lo spostamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40% come begli anni precedenti, precisando che il testo dello schema di decreto che stiamo commentando non tratta questa scadenza.
La scadenza per il pagamento dei contributi previdenziali e quelli “camerali” non sono citati nello schema di decreto ma da sempre le scadenze vengono fatte coincidere, quindi anche per questi – salvo inaspettate soprese – le scadenze saranno le medesime.