Il credito IVA che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito IVA delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA emergente dalla liquidazione trimestrale (o richiederne il rimborso), previa presentazione telematica di apposita istanza entro il termine del 30.04.2026.
L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA trimestrale è, infatti, possibile:
- solo dopo la presentazione del modello IVA TR, se il credito è di importo inferiore o pari a 5.000 Euro;
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello IVA TR, se il credito è di importo superiore a 5.000 Euro.
Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a 5.000 Euro annui (limite elevato a 50.000 Euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello IVA TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione (cioè la attestazione) da parte dell’organo di controllo.
In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale, si ricorda che:
- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 Euro senza prestazione della garanzia;
- presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 Euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle c.d. start up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;
b) da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.