In riferimento agli ultimi aggiornamenti apportati alla Circolare INPS del n. 147 del 15 luglio 1996 e alle ultime disposizioni di Giurisdizione in materia di lavoro e previdenza, l’INPS ha specificato che il trattamento economico-previdenziale di malattia viene computato dalla data di rilascio del relativo certificato. Sempre nella stessa circolare si precisa che l’eccezione alla decorrenza dalla data di rilascio riguarda solo il caso in cui il certificato sia stato redatto in seguito a visita domiciliare e la retrodatazione sia al massimo di un giorno.
Pertanto, se il certificato indica come inizio della malattia una data anteriore a quella in cui il medico ha effettuato la visita, in genere i giorni anteriori non sono indennizzabili né coperti come malattia ai fini previdenziali, salvo l’eccezione della visita domiciliare. Quindi nel certificato rilasciato al dipendente e trasmesso all’INPS, per far valere come giorno di malattia indennizzabile anche il giorno antecedente la data della visita, deve riportare come visita “domiciliare” sul certificato stesso e non ambulatoriale (come avviene nella prassi quotidiana). Il datore di lavoro potrebbe ritenere quei giorni di assenza non giustificati (o giustificati ma non con indennità) se non rientrano nell’eccezione.
Quindi, se il caso è “visita ambulatoriale” e decorrenza precedente: l’INPS e la normativa indicano che non vengono riconosciuti come malattia indennizzabile (quindi il dipendente per quel giorno non riceverà alcun trattamento economico). Ovviamente, qualora invece il dipendente che si trovi in stato di malattia nel giorno di riposo/assenza del proprio medico di base e non abbia l’opportunità di farsi visitare presso il proprio domicilio, può optare per una visita presso la guardia medica in servizio sul proprio territorio che, rilascerà il proprio certificato medico (con la data di inizio malattia certificata) e il giorno in cui il dipendente potrà recarsi dal proprio medico di base per farsi rilasciare il relativo certificato medico, qualora successivo a quello della natura di inizio malattia, sarà indennizzata al dipendente in quanto nel pregresso giorno lo stesso avrà comunque un certificato idoneo al riconoscimento della malattia, non perdendo così il “primo giorno di malattia indennizzato”. Si tiene a precisare che il giorno attestato dalla guardia medica è coperto come malattia solo se documentato correttamente, anche se il certificato telematico parte dal giorno dopo. Ovviamente ogni dipendente deve anche tenere in considerazione il proprio CCNL applicato, il quale, potrebbe comunque specificare diversità rispetto a quanto indennizzato e richiamato. La prassi INPS comunque si sta muovendo in favore della indennità della malattia (correttamente comunicata) a tutta la platea di lavoratori in egual misura.
Si specifica di conseguenza che, ogni dipendente deve controllare attentamente il certificato di malattia che il proprio medico rilascia e qualora non sia presente in ambulatorio, di richiedere visita domiciliare o di recarsi presso la guardia medica competente per territorio affinché gli vengano riconosciuti tutti i giorni di malattia effettivamente dovuti.