Come precedentemente anticipato, ricordiamo che con la Legge di bilancio 2025 è stato introdotto l’obbligo di iscrivere l’indirizzo PEC personale di tutti gli amministratori al Registro delle Imprese. L’obbligo riguarda gli amministratori (ed anche i liquidatori) di tutte le società iscritte al Registro delle Imprese, escluse le società semplici (salvo quelle agricole), le società di mutuo soccorso, i consorzi (anche con attività esterna) e le società consortili.
L’iscrizione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata entro il 30 giugno 2025 per tutte le società già costituite al 1 gennaio 2025.
L’obbligo consiste nell’iscrizione presso il registro delle imprese dell’indirizzo Pec riferibile all’amministratore, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- va comunicato un indirizzo PEC individuale per ciascun amministratore, anche in presenza di organi collegiali;
- la PEC non può coincidere con quella della società;
- è possibile usare un’unica PEC per più incarichi in società diverse;
- è ammesso comunicare una PEC già attiva, ad esempio quella usata come libero professionista.
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori, in quanto elemento
informativo necessario per espressa previsione di legge, determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa, ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina/rinnovo di un amministratore.
Come chiarito del Ministero, si ritiene che in caso di omessa iscrizione dell’indirizzo Pec nei termini previsti, si applichi la sanzione da 103 a 1.032 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, su Vostra espressa
richiesta, per la gestione della Vostra comunicazione o variazione.