Le condizioni principali per il ricorso al contratto a termine (D.Lgs. 81/2015, capi III e IV, e successive modificazioni) sono:
- l’obbligo della causale dopo i primi 12 mesi (comprese proroghe e rinnovi ovvero unico contratto);
- la durata complessiva di 24 mesi (salvo il contratto assistito presso l’ITL);
- rispetto del limite quantitativo fissato, (ferme restando le previste deroghe e salvo diversa disposizione dei contratti collettivi) nella misura del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato più i lavoratori con tratto di somministrazione a termine in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, fermo restando il limite del 20% riferito ai contratti a termine diretti. Conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti CCNL (quindi sia i limiti superiori sia i limiti inferiori).
Riguardo alla durata del periodo di prova, l’art. 13 della legge 203/2024 precisa, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, che lo stesso si determina in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova:
- non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi;
- non può essere inferiore a due giorni né superiore a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.