Il 14 aprile l’INPS ha pubblicato la circolare n. 76 con le istruzioni operative per l’applicazione dell’agevolazione dedicata alle famiglie. Si tratta di un contributo da 1.000 euro, esentasse, riconosciuto per ogni nuova nascita o adozione a partire dal 1° gennaio 2025.
Per poter accedere all’agevolazione i richiedenti devono possedere, congiuntamente, requisiti di cittadinanza, di residenza ed economici.
Requisiti di cittadinanza:
- essere cittadini italiani, di uno Stato membro UE o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (anche apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale);
- essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia.
Requisito di residenza:
- essere residenti in Italia al momento della domanda (la residenza deve risultare dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda).
Requisito economico:
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui (nel nucleo deve essere presente il figlio per il quale si chiede il contributo).
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, ai fini del calcolo ISEE minorenni per il bonus nuovi nati non si prendono in considerazione le somme ricevute a titolo di assegno unico. Per poter ottenere il bonus nascita il figlio o la figlia deve essere nata o adottata dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.
Per quanto riguarda le adozioni, in presenza di un provvedimento di affido preadottivo, viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare su ordinanza del Tribunale. Per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Attenzione: per i minori adottati dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo precedente a tale data è possibile richiedere il bonus con riferimento alla data della sentenza di adozione.
Attenzione però: il documento pubblicato dall’Istituto non dà il via libera alla presentazione delle richieste. La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio per la presentazione della richiesta sarà comunicato in un apposito messaggio. La domanda può essere trasmessa direttamente online dal sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS oppure tramite smartphone dall’app INPS Mobile. In alternativa è possibile rivolgersi ai patronati oppure chiamare il contact center:
- al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa);
- al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia. Per le nascite o adozioni da gennaio, quindi prima della data del rilascio del servizio di domanda, la scadenza si calcola in 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato messaggio. In fase di domanda i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e fornire i dati relativi all’evento di nascita/adozione. In questa fase dovrà anche essere indicato l’IBAN sul quale ricevere i 1.000 euro.
Il bonus viene erogato in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda accolta dopo le necessarie verifiche.