Scade il 28 febbraio il termine per l’invio della DSU ISEE aggiornata per non avere solo l’importo minimo dell’Assegno. Se i percettori di Assegno Unico non rinnovano l’ISEE entro fine mese, da Marzo 2025 riceveranno solo l’importo minimo, pari a 57,5 Euro mensili per ciascun figlio a carico sotto i 21 anni.
Lo ha ricordato INPS con apposita circolare, nella quale ha fornito le istruzioni e le tabelle aggiornate degli importi sull’assegno unico universale per i figli a carico, rivalutate con l’ultima variazione ISTAT (+ 0,8%).
Nella circolare viene specificato anche che coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, non sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà ad erogarlo d’ufficio.
In assenza di variazioni segnalate, l’Assegno unico verrà erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio 2025, mentre da marzo farà fede il nuovo ISEE.
Va tenuto presente che:
- se la DSU aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio 2025, gli importi saranno adeguati già da marzo 2025;
- se la DSU aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno).
In mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuerà a ricevere l’assegno con importo minimo.
In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di:
- nascita di figli;
- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda risultata “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.