Le nuove FAQ, pubblicate il 17 Gennaio 2025 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla patente a crediti, vertono in particolare sull’ambito soggettivo di applicazione. Gran parte dei quesiti posti dagli operatori mirano, infatti, a chiarire ulteriormente il perimetro soggettivo di applicazione dell’obbligo di possesso della patente.
Si chiede ora all’INL se sia assoggettata all’obbligo di richiedere la patente a crediti anche l’impresa affidataria, con i requisiti di impresa edile, che agisca nel ruolo di General Contractor, affidando l’esecuzione di tutte le opere a terze imprese esecutrici e utilizzando il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale anche direttamente in cantiere.
L’impresa affidataria-non esecutrice con ruolo di General Contractor e che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è tenuta, chiarisce l’INL (FAQ 18), al possesso della patente perché non opera “fisicamente” in cantiere e perché il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
Devono invece richiedere il rilascio della patente gli idraulici, i vetrai e i fornitori di porte/finestre presenti in cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni, svolgendo gli stessi “fisicamente” attività nei cantieri (FAQ 19).
Particolarmente rilevante è la FAQ 20 in merito all’attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione effettuata da organismi abilitati, accreditati e/o notificati. Le attività di verifica su impianti di messa a terra di impianti elettrici (D.P.R. 462/2001), su ascensori (D.P.R. 162/1999) e su attrezzature di lavoro (articolo 71 del Dlgs 81/2008) eseguite in cantieri temporanei e mobili non sono assoggettate all’obbligo di possesso della patente. L’Ispettorato spiega che l’attività di verifica periodica e straordinaria di cui all’articolo 71 del Dlgs 81/2008 è prestazione di natura intellettuale. Inoltre, al verificatore è riconoscibile la qualifica di “Incaricato di Pubblico Servizio” (articolo 358 codice penale), svolgendo attività analoga a quella degli enti pubblici preposti (Ispettorato del lavoro, A.S.L., Inail, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
Non sono inoltre tenuti al possesso della patente i servizi di pronto soccorso anche antincendio presenti all’interno di un cantiere, dato il carattere meramente emergenziale del servizio di intervento de quo (FAQ 26).
Il legislatore subordina il rilascio della patente a crediti al possesso di specifici requisiti alcuni dei quali richiesti solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Tra questi ultimi vi è anche il possesso della certificazione di regolarità fiscale o Durf.
L’INL ha chiarito che la piattaforma informatica predisposta per il rilascio della patente consente di indicare, caso per caso, anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.
Come comportarsi nel caso di imprese che svolgono attività di installazione di impianti di vinificazione e che vendono a clienti comunitari e che, per via del regime di non imponibilità applicato, non versano in conto fiscale l’IVA su tali vendite? In sede di richiesta della patente, avverte l’Ispettorato, potrà essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del Durf (FAQ 27).
Infine, un ultimo chiarimento riguarda la comunicazione che le imprese che richiedono il rilascio della patente (articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132) devono rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni, per informarli della presentazione della domanda. Il legislatore non indica con quali modalità effettuare tale comunicazione; l’INL chiarisce (FAQ 23) che, nel silenzio della legge, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.
Introdotto a decorrere dal 1° ottobre 2024, con una fase transitoria durata fino al 31 ottobre 2024, l’obbligo di possesso della patente a crediti si applica (nuovo articolo 27 del T.U. della sicurezza sul lavoro e decreto ministeriale attuativo 132 del 18 settembre 2024) alle imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili – chiarisce l’INL con la circolare 4 del 2024 – e ai lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili. Diversamente, non sono obbligati i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) nonché le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Già nella prima tornata di FAQ, risalenti allo scorso ottobre, l’Ispettorato aveva avuto modo di rispondere a numerosi quesiti atti a perimetrare l’obbligo di possesso della patente a crediti. Così la FAQ 10, sulle imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, la FAQ 11 (la più discussa e successivamente integrata) riguardante gli archeologi, la FAQ 12 sui cantieri navali, la FAQ 14 relativa ai cantieri di impiantistica telefonica e la FAQ 15 sui lavoratori autonomi svolgenti operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro.