L’obbligo dell’aggiornamento della formazione dei preposti dopo le modifiche apportate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021, all’articolo 37 del “Testo unico” della sicurezza 81/2008, non si attenua ancora la discussione su alcune delle innovazioni introdotte da tale decreto e, in particolare, su quelle riguardanti la periodicità di tale aggiornamento, anche per i riflessi che comporta sul piano della responsabilità penale del datore di lavoro e del dirigente.
Infatti, il novellato articolo 37 del Dlgs 81/2008, stabilisce in primo luogo al comma 7-bis che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti la loro formazione deve essere svolta “«…interamente con modalità in presenza…». Scompare, quindi, la possibilità riconosciuta dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 di svolgere alcuni argomenti previsti nella formazione aggiuntiva (numeri da 1 a 5 dell’Accordo) e l’aggiornamento del preposto in modalità e-learning, essendo ammessa in entrambi i casi la sola modalità in presenza.
Inoltre, rispetto a quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, l’aggiornamento passa da quinquennale a biennale, mentre resta fermo che tale obbligo scatta immediatamente in caso variazioni del quadro espositivo ai rischi, cosa che del resto già era possibile desumere dalla previgente normativa.
In sostanza per i Preposti, l’obbligo formativo, rispetto alle nuove interpretazioni avrà scadenza biennale ed obbligatoriamente in presenza.
Andando a ricordare la figura del Preposto e cosa fa in azienda:
- sovrintendere e vigilare affinché i singoli lavoratori rispettino gli obblighi di legge, le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le istruzioni d’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.
Ne consegue che, si tratta di una figura fondamentale e di alta rilevanza strategica.