Per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate decorrenti dal 1° settembre, i datori di lavoro potranno scegliere se avvalersi del vecchio esonero strutturale della legge “Fornero” o del nuovo introdotto dal decreto “Coesione”.
I due benefici, hanno un ambito di applicazione molto simile, ma presentano delle differenze di trattamento. Infatti entrambi sono destinati all’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate, cioè prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, ridotto a sei se residenti in una delle regioni della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (cosiddetta Zes unica) o, in alternativa, se impiegate in settori economici dichiarati, con decreto ministeriale, a tasso di disparità occupazionale di genere superiore al 25%. L’esonero strutturale della legge 92/2012, applicabile anche per le assunzioni a termine fino a 12 mesi, è pari al 50% della contribuzione a carico dell’azienda ed è riconosciuto per un massimo di 18 mesi complessivi.
La nuova agevolazione del decreto Coesione è, invece, destinata alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, corrisponde al 100% della contribuzione datoriale ma nel limite mensile di 650 euro e spetta per non oltre 24 mesi. Nell’attesa di ricevere dall’Inps le relative istruzioni, nonché eventuali ulteriori interpretazioni amministrative della nuova norma, i datori di lavoro interessati possono iniziare a confrontare i due benefici per individuare quello più conveniente. La valutazione dipende, in primo luogo, da due elementi principali quali l’importo dell’imponibile previdenziale della lavoratrice neoassunta e la diversa durata dei benefici, da considerare in modo congiunto. Mentre il vecchio esonero, sebbene pari al 50% della contribuzione datoriale, non preveda alcun limite massimo, il nuovo, pari al 100%, non può superare mensilmente la soglia di 650 euro. Ne consegue che, in presenza di imponibili con onere contributivo a carico azienda superiore a 650 euro, la riduzione si blocca a tale importo. L’ulteriore elemento da considerare è la differente durata, pari a 18 mesi per l’esonero strutturale e a 24 mesi per quello del decreto Coesione. A titolo esemplificativo, a fronte di un imponibile annuo di euro 30mila (pari a 2.307,69 euro mensile per 13 mensilità), e di un’aliquota contributiva a carico e dell’azienda pari al 30% (già nettizzata dei contributi non esonerabili), il nuovo esonero garantirebbe un risparmio complessivo pari a 15.600 euro, contro i circa 6.577 euro garantiti da quello strutturale.
La valutazione va fatta caso per caso e comunque tenendo in considerazione dell’imponibile previdenziale e della tipologia contrattuale applicata.
Si resta adesso in attesa delle istruzioni dell’INPS per l’ottenimento materiale del beneficio per poterne iniziare (dal 01.09.2024) a godere effettivamente.