E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto n. 19/2024, con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. Tra le altre norme, vi è l’istituzione di un nuovo credito di imposta per le imprese, denominato “Transizione 5.0”, destinato ad agevolare gli investimenti, effettuati nel biennio 2024/2025, finalizzati a ridurre i consumi energetici.
Tra i beneficiari figurano le imprese residenti in Italia che effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione, conseguendo una riduzione dei consumi energetici. Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
L’accesso agli incentivi richiede l’investimento in beni strumentali materiali e immateriali, riportati negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0; i medesimi dovranno essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
I beni strumentali devono essere inseriti in un progetto di innovazione volto ad ottenere una riduzione dei consumi energetici:
- pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva;
- pari ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Il risparmio energetico conseguito mediante l’investimento in beni 4.0 attrae tale investimento nel Piano Transizione 5.0.
L’agevolazione per l’investimento in moduli fotovoltaici compete per i pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea, con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
Sono, inoltre, previsti i seguenti incrementi – dell’agevolazione – per pannelli fotovoltaici a maggiore efficienza – Decreto Energia:
- 120% per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea, con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea, composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem, con efficienza a livello di cella almeno pari al 24%.
In quest’ultimo caso l’incentivo potenziale ammonta al 63% (45% Piano Transizione 5.0 e 140% maggiorazione) applicabile, limitatamente, ai pannelli fotovoltaici.
Il credito d’imposta, nel caso di investimento con riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, con riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, ammonta al:
- 35% per investimenti fino ad € 2.500.000;
- 15% per investimenti oltre € 2.500.000 fino ad € 10.000.000;
- 5% per investimenti oltre € 10.000.000 fino ad € 50.000.000
Il credito d’imposta, nel caso di investimento con riduzione non inferiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, con riduzione non inferiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, ammonta al:
- 40% per investimenti fino ad € 2.500.000;
- 20% per investimenti oltre € 2.500.000 fino ad € 10.000.000;
- 10% per investimenti oltre € 10.000.000 fino ad € 50.000.000.
Il credito d’imposta, nel caso di investimento con riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, con riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, ammonta al:
- 45% per investimenti fino ad € 2.500.000;
- 25% per investimenti oltre € 2.500.000 fino ad € 10.000.000;
- 15% per investimenti oltre € 10.000.000 fino ad € 50.000.000.
Il perfezionamento dell’iter avviene con il Decreto di Concessione e l’agevolazione è cumulabile con la Nuova Sabatini.
Il Piano Transizione 5.0 prevede, inoltre, un contributo per le spese di formazione di valore non superiore al 10% dell’investimento complessivo, con il limite massimo di € 300.000.
La formazione dovrà essere svolta da soggetti esterni all’azienda. Le spese agevolabili, riconosciute in base ai criteri stabiliti per il Piano Formazione 4.0, sono:
- costo dei formatori;
- costi di esercizio relativi ai formatori e ai partecipanti alla formazione;
- costi dei servizi di consulenza connessi ai progetti di formazione;
- costi di personale relativi ai partecipanti alla formazione e spese generali.
Il credito d’imposta è cumulabile con altri incentivi relativi ai medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del relativo costo.