A partire dal 1 gennaio 2024 la ZES (Zona Economica Speciale) ha assunto la denominazione di ZES Unica, comprendendo l’intero territorio delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le attività imprenditoriali svolte in tali zone beneficiano di agevolazioni – credito d’imposta – sugli investimenti, per effetto dell’articolo 16 del DL 19 settembre 2023 n. 124 – Decreto Sud.
Il Credito d’Imposta è rivolto alle imprese che, dal 1 gennaio 2024, effettuano investimenti per l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuove destinate a strutture produttive esistenti o insediate ex novo nel territorio, nonché per l’acquisto di terreni per la costruzione e l’ampliamento di immobili strumentali. Sono esclusi i settori: siderurgia, estrazione di carbone, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti, produzione e distribuzione di energia, settori finanziario, creditizio ed assicurativo.
Il Credito di imposta viene riconosciuto per l’acquisto di beni nuovi, anche nel caso di immobili. L’agevolazione non viene riconosciuta alle imprese in stato di difficoltà, Comunicazione CE (2014/C 249/01).
Rientrano nella misura gli acquisti, anche con contratti di locazione finanziaria, di: macchinari, attrezzature ed impianti, terreni per la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali, ricompresi all’interno di un progetto di investimento, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. Nel dettaglio:
- l’acquisto, anche di terreni, e la costruzione di nuovi immobili, nonché l’ampliamento di immobili preesistenti, da realizzare entro il 15 novembre 2024;
- l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, da completare entro il 31 dicembre 2026.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il programma di investimento, oggetto di agevolazione, non può essere inferiore a € 200.000 e non superiore a € 100.000.000.
L’agevolazione è relativa alle seguenti tipologie di investimento:
- realizzazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di stabilimento già esistente;
- diversificazione produttiva;
- riattivazione di stabilimento chiuso.
I soggetti interessati devono, preliminarmente, presentare comunicazione all’Agenzia delle Entrate e potranno utilizzare il credito d’imposta dopo l’autorizzazione (Agenzia Entrate).
La misura del credito d’imposta è la seguente:
- 60% per le micro e piccole imprese
- 50% per le medie imprese
- 40% per le grandi imprese
Il credito d’imposta utilizzabile, esclusivamente, in compensazione orizzontale nel modello F24, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Ai fini della compensazione non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, L 244/2007, pari a € 250.000 annui.
In merito alle imprese agricole attive nella produzione primaria, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, si evidenzia che il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato dei rispettivi settori.
Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti in regime de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Le imprese beneficiarie devono mantenere, a pena di revoca dell’agevolazione, l’attività produttiva nelle aree d’impianto, ubicate nelle sopraindicate zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento.