Il 27 febbraio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del “Decreto Milleproroghe”, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Oggetto di proroga sono anche alcuni termini previsti in materia di lavoro.
SMART WORKING.
- Lavoratori fragili Viene prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni, attestate da idonea certificazione medica, individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022. Tale diritto viene garantito anche attraverso l’adibizione del lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a condizione che venga mantenuta invariata la sua retribuzione e ferme restando le disposizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- Genitori lavoratori con figli under 14 Viene prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a favore dei lavoratori del settore privato, genitori di almeno un figlio minore di anni 14. Il diritto può essere fatto valere a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da rendere.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO.
Viene prorogata al 30 giugno 2025 la disposizione che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra lo stesso e l’agenzia di somministrazione sia stato stipulato a tempo determinato, di impiegare in missione il lavoratore somministrato assunto dall’agenzia a tempo indeterminato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore stesso.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI.
Viene estesa al 2023 la procedura semplificata introdotta dal D.L. n. 73/2022, con la quale i professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale verificano la completezza e l’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.
AMMORTIZZATORI SOCIALI.
Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i Fondi di solidarietà già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, comprese quelle previste in materia di Assegno di integrazione salariale. Viene di conseguenza prorogato al 1° luglio 2023 il termine a decorrere dal quale, in mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale.
INCENTIVI ALL’ESODO.
Viene esteso fino al 2026 l’ampliamento a 7 anni, rispetto a 4 anni previsti a regime, del periodo massimo di fruizione della prestazione economica (Sospensione) che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 92/2012, può essere erogata nei confronti dei lavoratori prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo, sulla base di un accordo stipulato tra i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
PRESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER I DIPENDENTI PUBBLICI.
A modifica dell’art. 3, co. 10-bis, della Legge n. 335/1995, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche viene prorogata al 31 dicembre 2023. Tale deroga è riferita alle contribuzioni afferenti a periodi di competenza il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2018. Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.
FONDO NUOVE COMPETENZE.
Viene estesa a tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze, il quale consente di finanziare gli oneri relativi alle ore di formazione per lo sviluppo di nuove competenze, cui possono accedere le aziende sulla base di specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro previste dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale.