Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio, diventano operative le sanzioni per falsi tirocini e la mancata indennità ai partecipanti. Sulle nuove disposizioni per i tirocini interviene anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2529/2022.
La sanzione amministrativa per il mancato riconoscimento di una congrua indennità da corrispondere al tirocinante varia da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 Euro, mentre, il ricorso al tirocinio fraudolento è punito con l’ammenda di 50 Euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. In quest’ultimo caso, resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Si stabilisce, inoltre, che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza”. L’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento”, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.