Da Settembre 2021 è ripartita l’attività di riscossione, riprendendo la procedura di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Con la recente approvazione e pubblicazione in Gazzetta del Decreto “Sostegni-ter” sono stati definiti nuovi termini per:
- il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (Rottamazione ter e Saldo e Stralcio);
- il versamento delle rate del 2022 per la Rottamazione ter, che slittano al 30 novembre 2022.
TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE NOTIFICATE.
Per le cartelle notificate dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica, senza alcun onere aggiuntivo.
Per le cartelle notificate dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2021, il termine per effettuare il pagamento è esteso invece a 150 giorni (Decreto “Fiscale”).
Dal 1 Aprile 2022, pertanto, ritorna ad applicarsi il termine ordinario di 60 giorni.
DEFINIZIONE AGEVOLATA.
Il “Sostegni-ter” ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021. Le rate scadute, potranno così essere versate, in unica soluzione:
- il 30 aprile 2022 per le rate del 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- il 31 luglio 2022 per le rate del 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.
Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30 Novembre 2022.
E’ sempre prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge, di conseguenza saranno considerati validi i versamenti effettuati entro:
- il 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020;
- l’8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021;
- il 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022.
In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
RATEIZZAZIONI.
Il Decreto Milleproroghe 2022 ha previsto che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
RATEIZZAZIONI IN ESSERE ALL’INIZIO DELLA SOSPENSIONE COVID-19.
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, il Decreto Fiscale aveva previsto l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, mentre per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Inoltre, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all’8 marzo 2020, era stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento si considerava tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre).